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Manifesto programmatico FAO Cobas - Coordinamento nazionale 01-05-2020

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Manifesto programmatico FAO Cobas
 
1. Riconoscimento del lavoro usurante, sia a livello fisico e fisiologico, sia a livello psicofisico che fisiobiologico; ciò significa lottare per ottenere significativi abbassamenti dell’età pensionabile a parità di indennizzo pensionistico, e riconoscimento di legge della malattia professionale specie ernie e patologie locomotorie, in particolare facendo riferimento alla normativa per i conducenti di mezzi pubblici. 
 
2. Assicurazione Kasko per ogni tipo di danno, senza alcuna corresponsabilità per i casi non penalmente rilevanti, ai lavoratori. 
 
3. Dal momento che l’RLS non può essere nei luoghi di lavoro, in particolare sulle strade e nei piazzali di carico dei committenti, si rivendica il diritto di rifiuto al servizio in caso di ordini contrari o di carichi contrari o di condizioni dei mezzi condotti alle norme vigenti, al lavoratore autista operaio dipendente, senza alcuna possibilità di contestazione e/o sanzione disciplinare da parte dell’Azienda. 
 
4. Riconoscimento a contratto nazionale di un congruo risarcimento per il lavoro notturno e per le notti fuori. 
 
5. Completo riconoscimento incondizionato del tempo di carico e scarico come tempo di lavoro e compiendo a livello legislativo le modifiche a ciò necessarie. 
Impossibilità per legge e per ccnl al cliente (base logistica o produttiva) di comandare all autista della azienda di trasporto l utilizzo dei suoi transpallet o muletti. 
 
6. Divieto al datore di lavoro di cambiare sede di lavoro e tipologia di servizio passati due anni dall’inizio del rapporto di lavoro senza un accordo in sede sindacale. 
 
7. Uniformazione continentale europea della tariffazione dei servizi. 
Impossibilità di legge e di ccnl di forfettizzare il lavoro straordinario. 
Limite massimo di 10% ai contratti part-time attualmente sono 45%. 
Divieto di legge e di ccnl al contratto di somministrazione per l autista mezzi pesanti >7,5 t
 
8. Obbligo nei contratti nazionale ed aziendali di 
non poter superare in alcun caso le 53 ore di disponibilità lavorativa settimanale del lavoratore autista operaio, e che in caso in caso di sua indisponibilità a superare le 47 ore, la Azienda non possa pretendere servizi superiori alle 47 ore di disponibilità lavorativa settimanali e che l Azienda sia obbligata a compensare semestralmente in riposi retribuiti la media superiore alle 48 ore come da RE 561/2006.
 
9. Abrogazione della clausola di decadenza semestrale dal ccnl e rifacimento dei contratti aziendali che non prevedano adeguati riposi compensativi per il lavoro eccedente le 47 ore settimanali di disponibilità lavorativa. 
 
10. Pieni diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori soci di cooperative. 
 
11. Abolizione ARTT.11 BIS -TER -QUATER -QUINQUIES E ART.11 C.8/B E C.9 DEL CCNL TRASPORTO MERCI SPEDIZIONI E LOGISTICA E LA SECONDA PARTE DEL ART.3.C.1.L.2 ("...qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;") DEL D.LGS. 234/2007.
 
12. OBIETTIVO INTERMEDIO IMMEDIATO ABOLIZIONE DELLE MODIFICHE AL CCNL DEL 3.12.2017.
 
13.OBIETTIVO INTERMEDIO IMMEDIATO ANNULLAMENTO DEL" ERGA OMNES" NEI CONTRATTI DI 2o LIVELLO DI SOLIDARIETA' E/O PEGGIORATIVI
 
14. CREAZIONE DI STRUTTURE IN OGNI PROVINCIA ITALIANA DI PERNOTTAMENTO ED OSPITALITÀ PER OGNI PERIODO DI 11/9 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO E PER OGNI RIPOSO SETTIMANALE DI 45/24 ORE con Riconoscimento di indennità mensa di € 10 a pasto OLTRE LA TRASFERTA. 
 
15. Estensione dell art. 600 CP riduzione in schiavitù a quei casi di Ordini impo
 
ssibili dati dai datori di lavoro agli autisti.
 
punto 10 modifiche:
 
10. Pieni diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori soci di cooperative. Impossibilità di applicazione di contratti nazionali che prevedano per gli addetti al trasporto merci, spedizioni e logistica, delle differenze peggiorative rispetto al Ccnl di settore, anche una sola.
 
APPROVATO DA COORDINAMENTO NAZIONALE 01 05 2020