Manifesto programmatico FAO Cobas
1. Riconoscimento del lavoro usurante, sia a
livello fisico e fisiologico, sia a livello psicofisico che
fisiobiologico; ciò significa lottare per ottenere significativi
abbassamenti dell’età pensionabile a parità di indennizzo pensionistico,
e riconoscimento di legge della malattia professionale specie ernie e
patologie locomotorie, in particolare facendo riferimento alla normativa
per i conducenti di mezzi pubblici.
2. Assicurazione Kasko per ogni tipo di danno,
senza alcuna corresponsabilità per i casi non penalmente rilevanti, ai
lavoratori.
3. Dal momento che l’RLS non può essere nei luoghi
di lavoro, in particolare sulle strade e nei piazzali di carico dei
committenti, si rivendica il diritto di rifiuto al servizio in caso di
ordini contrari o di carichi contrari o di condizioni dei mezzi condotti
alle norme vigenti, al lavoratore autista operaio dipendente, senza
alcuna possibilità di contestazione e/o sanzione disciplinare da parte
dell’Azienda.
4. Riconoscimento a contratto nazionale di un congruo risarcimento per il lavoro notturno e per le notti fuori.
5. Completo riconoscimento incondizionato del
tempo di carico e scarico come tempo di lavoro e compiendo a livello
legislativo le modifiche a ciò necessarie.
Impossibilità per legge e per ccnl al cliente
(base logistica o produttiva) di comandare all autista della azienda di
trasporto l utilizzo dei suoi transpallet o muletti.
6. Divieto al datore di lavoro di cambiare sede di
lavoro e tipologia di servizio passati due anni dall’inizio del
rapporto di lavoro senza un accordo in sede sindacale.
7. Uniformazione continentale europea della tariffazione dei servizi.
Impossibilità di legge e di ccnl di forfettizzare il lavoro straordinario.
Limite massimo di 10% ai contratti part-time attualmente sono 45%.
Divieto di legge e di ccnl al contratto di somministrazione per l autista mezzi pesanti >7,5 t
8. Obbligo nei contratti nazionale ed aziendali di
non poter superare in alcun caso le 53 ore di
disponibilità lavorativa settimanale del lavoratore autista operaio, e
che in caso in caso di sua indisponibilità a superare le 47 ore, la
Azienda non possa pretendere servizi superiori alle 47 ore di
disponibilità lavorativa settimanali e che l Azienda sia obbligata a
compensare semestralmente in riposi retribuiti la media superiore alle
48 ore come da RE 561/2006.
9. Abrogazione della clausola di decadenza
semestrale dal ccnl e rifacimento dei contratti aziendali che non
prevedano adeguati riposi compensativi per il lavoro eccedente le 47 ore
settimanali di disponibilità lavorativa.
10. Pieni diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori soci di cooperative.
11. Abolizione ARTT.11 BIS -TER -QUATER -QUINQUIES
E ART.11 C.8/B E C.9 DEL CCNL TRASPORTO MERCI SPEDIZIONI E LOGISTICA E
LA SECONDA PARTE DEL ART.3.C.1.L.2 ("...qualora non se ne conosca in
anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco
prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure
conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;")
DEL D.LGS. 234/2007.
12. OBIETTIVO INTERMEDIO IMMEDIATO ABOLIZIONE DELLE MODIFICHE AL CCNL DEL 3.12.2017.
13.OBIETTIVO INTERMEDIO IMMEDIATO ANNULLAMENTO DEL" ERGA OMNES" NEI CONTRATTI DI 2o LIVELLO DI SOLIDARIETA' E/O PEGGIORATIVI
14. CREAZIONE DI STRUTTURE IN OGNI PROVINCIA
ITALIANA DI PERNOTTAMENTO ED OSPITALITÀ PER OGNI PERIODO DI 11/9 ORE DI
RIPOSO GIORNALIERO E PER OGNI RIPOSO SETTIMANALE DI 45/24 ORE con
Riconoscimento di indennità mensa di € 10 a pasto OLTRE LA
TRASFERTA.
15. Estensione dell art. 600 CP riduzione in schiavitù a quei casi di Ordini impo
ssibili dati dai datori di lavoro agli autisti.
punto 10 modifiche:
10. Pieni diritti contrattuali e previdenziali dei
lavoratori soci di cooperative. Impossibilità di applicazione di
contratti nazionali che prevedano per gli addetti al trasporto merci,
spedizioni e logistica, delle differenze peggiorative rispetto al Ccnl
di settore, anche una sola.
APPROVATO DA COORDINAMENTO NAZIONALE 01 05 2020